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D. 27/02/2002 n. 26

6.3 La tariffa di stoccaggio TS in base cg che si applica al servizio di stoccaggio strategico con disponibilità di gas offerta dall'impresa di stoccaggio è composta dalla somma dei corrispettivi previsti dalla formula: TS in base cg = S . f in base s + E in base d . f in base d + E in base ni . f in base ni + PMG . f in base p dove: E in base d è l'energia associata al gas appartenente ai quantitativi di gas detenuti dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico e risultanti dal bilancio di chiusura del 2001, espressa in gigajoule per anno; f in base d è il corrispettivo unitario per la messa a disposizione del gas detenuto dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico e risultante dal bilancio di chiusura del 2001, espresso in euro per gigajoule per anno; E in base ni è l'energia associata al gas acquisito dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico nell'anno solare iesimo, a partire dal 2002, messo a disposizione dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico, espressa in gigajoule per anno; f in base ni è il corrispettivo unitario per la messa a disposizione del gas acquisito dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico nell'anno solare iesimo, a partire dal 2002, messo a disposizione dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico, espresso in euro per gigajoule per anno; S, f in base s, PMG e f in base p sono definiti al comma 6.2.

6.4 In caso di offerta di un servizio di stoccaggio interrompibile, l'impresa di stoccaggio applica il corrispettivo f in base p ridotto rispetto a quello calcolato secondo le modalità di cui all'art. 7, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti.

6.5 In caso di conferimento di spazio e di messa a disposizione di gas a fini di stoccaggio strategico in relazione a contratti di durata inferiore all'anno, l'impresa di stoccaggio applica i corrispettivi f in base s, f in base ni e f in base d di cui al comma 6.3, in proporzione ai giorni di effettiva disponibilità della capacità conferita.

7.1 L'impresa di stoccaggio calcola il corrispettivo unitario di spazio f in base s dividendo RSS, di cui all'articolo 3, per la capacità complessiva di stoccaggio di working gas con pressione massima pari o superiore al novanta per cento della pressione iniziale e FTHP (Flowing Top Role Pressure, pressione dinamica di flusso in testa pozzo) pari a 75 kg/cmq, dei campi attivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sulla base delle condizioni tecnico-minerarie accertate, e comunicate all'Autorità per l'anno termico 2001-2002.

7.2 L'impresa di stoccaggio calcola il corrispettivo unitario per la messa a disposizione del gas detenuto dall'impresa f in base d, dividendo RSD, di cui all'art. 3, comma 3.7, per i quantitativi di gas detenuti dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico e risultanti dal bilancio di chiusura del 2001.

7.3 L'impresa di stoccaggio calcola il corrispettivo unitario per la messa a disposizione del gas acquisito dall'impresa ai fini di stoccaggio strategico nell'anno solare iesimo a partire dal 2002, f in base ni, dividendo il valore di RSNi, di cui all'art. 3, comma 3.7, per i quantitativi di gas acquisiti dall'impresa nell'anno solare iesimo ai fini di stoccaggio strategico.

7.4 L'impresa di stoccaggio calcola il corrispettivo unitario per la massima disponibilità di punta giornaliera f in base p, dividendo RSP, di cui all'art. 3, comma 3.7, per la massima disponibilità di punta giornaliera dell'anno termico 2001-2002, assunta pari a 9,212 \times 106 gigajoule.

7.5 L'impresa di stoccaggio calcola il corrispettivo unitario variabile CVS dividendo RSE, di cui all'art. 3, comma 3.7, per la quantità di working gas complessivamente iniettata ed erogata durante l'anno solare 2000, assunta pari a 527,301 \times 106 gigajoule.

7.6 Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'impresa di stoccaggio pubblica

a) la capacità disponibile in termini di spazio e disponibilità di punta giornaliera per l'anno termico 2002-2003

b) i servizi resi disponibili

c) un prospetto che riporta su base mensile le quantità di gas naturale di proprietà dell'utente, espresse in percentuale sul totale immesso e/o erogato, che ciascun utente deve consegnare all'impresa di stoccaggio al fine di espletare la fase di iniezione ed erogazione.

7.7 L'impresa di stoccaggio pubblica i dati relativi alle capacità disponibili in termini di spazio e punta giornaliera, aggiornati con cadenza settimanale.

7.8 Entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'impresa di stoccaggio pubblica gli aggiornamenti del prospetto di cui al comma 7.6, lettere b) e c).

Art. 8. Aggiornamento delle tariffe

8.1 Per gli anni termici 1 aprile 2003-31 marzo 2004, 1 aprile 2004-31 marzo 2005 e 1 aprile 2005-31 marzo 2006, la tariffa base di stoccaggio è aggiornata mediante il metodo del price cap, applicando ai valori dei corrispettivi dell'anno precedente le formule

a) f in base st = f in base st-1 (1 + I in base t-1 - RP + Y)

b) f in base dt = f in base dt-1 (1 + I in base t-1 + Y)

c) f in base ni t = f in base ni t-1 (1 + l in base t-1 + Y)

d) f in base p t = f in base p t-1 (1 + I in base t-1 - RP + Y)

e) CVS in base t = CVS in base t-1 (1 + I in base t-1 - RP + Y); dove: I in base t-1 è il tasso di variazione medio annuo, riferito all'anno solare precedente quello di applicazione delle tariffe, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat; RP è il tasso di riduzione annuale dei costi prefissato per il servizio di stoccaggio, pari al 2,75 per cento; Y è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo.

8.2 Entro il 31 gennaio di ogni anno termico successivo al primo, le componenti della tariffa f in base s, f in base d, f in base p, e CVS, di cui all'art. 6, commi 6.2 e 6.3 sono soggette a rettifica da parte dell'Autorità per il successivo anno termico, qualora si verifichi una differenza superiore al venti per cento tra i ricavi calcolati sulla base delle quantità e delle caratteristiche di riferimento per il calcolo dei corrispettivi di cui all'art. 7 e i ricavi calcolati con la tariffa aggiornata e le quantità effettivamente conferite nell'anno termico precedente e comunicate all'Autorità.

8.3 I ricavi di cui al comma 8.2 si intendono al netto dei ricavi relativi a RSNi e dei ricavi da corrispettivi di bilanciamento di cui all'art. 11.

8.4 Entro il 15 febbraio di ogni anno, qualora l'Autorità non abbia proceduto alla rettifica di cui al comma 8.2, l'impresa di stoccaggio pubblica, anche nel proprio sito internet e in un sito internet messo a disposizione dall'Autorità, l'aggiornamento della tariffa di cui al presente articolo.

Art. 9. Attestazione e verifica dei ricavi

9.1 Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'impresa di stoccaggio trasmette all'Autorità una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla Leg- ciascun corrispettivo

b) per ciascuno dei ricavi indicati alla lettera a), lo spazio di stoccaggio e la disponibilità di punta giornaliera conferiti nell'anno termico di riferimento nonchè i volumi di gas iniettati ed erogati

c) i ricavi derivanti dai corrispettivi di bilanciamento di cui all'art. 11. Titolo II Disposizioni urgenti in materia di conferimento delle capacità e di corrispettivi per il bilanciamento del sistema.

Art. 10. Conferimenti della capacità di stoccaggio

10.1 L'impresa di stoccaggio comunica mensilmente all'Autorità le capacità impegnate e utilizzate.

10.2 Fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 7, del Decreto legislativo n. 164/2000, i conferimenti sono effettuati secondo le disposizioni dei commi seguenti.

10.3 Il conferimento è effettuato dall'impresa di stoccaggio su base annuale, entro il 1 aprile di ogni anno, salvo i casi di cui all'art. 6, commi 6.4 e

6.5, e ai commi 10.18 e 10.19, ed escluso l'anno termico 2002-2003, per il quale tale termine è fissato al 15 aprile 2002.

10.4 L'utente dello stoccaggio titolare del conferimento, ovvero l'utente a cui detta titolarità venga successivamente trasferita, comunica ogni settimana per quella seguente, secondo modalità concordate con l'impresa di stoccaggio, la massima disponibilità di punta giornaliera di iniezione o erogazione, nel rispetto del criterio di cui al comma 10.6. L'utente conferma ogni giorno per quello seguente, secondo modalità concordate con l'impresa di stoccaggio, le prenotazioni giornaliere delle capacità.

10.5 L'impresa di stoccaggio redige e pubblica un programma per la fase di iniezione relativo ai campi di stoccaggio dei quali sono titolari, dando indicazione dei margini di flessibilità consentiti all'utente, tenuto conto delle diverse percentuali di cui all'art. 7, comma 7.6, lettera c).

10.6 Le disponibilità di punta giornaliera di erogazione richieste settimanalmente dall'utente secondo quanto previsto al comma 10.4, sono determinate in modo da rispettare proporzioni determinate di punta giornaliera e di volume residuo di gas, fissate dall'impresa, tenuto conto dell'esperienza degli ultimi due anni termici. In ogni caso il dell'esperienza degli ultimi due anni termici. In ogni caso il volume totale richiesto in erogazione dall'utente non può essere superiore al volume totale da questi immesso in fase di iniezione o di cui comunque detiene la titolarità in stoccaggio.

10.7 L'impresa di stoccaggio conferisce lo spazio e la disponibilità di punta giornaliera secondo il seguente ordine di priorità

a) titolari di concessioni di coltivazione che richiedono una prestazione di stoccaggio minerario, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Decreto legislativo n. 164/2000 e importatori da stati non appartenenti all'Unione europea per l'assolvimento degli obblighi di stoccaggio strategico ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 164/2000

b) imprese di trasporto, limitatamente al loro fabbisogno per la modulazione, oraria e per il bilanciamento operativo

c) imprese del gas alle quali competono direttamente o indirettamente i compiti di cui all'art. 18, commi 1 e 2, del Decreto legislativo n. 164/2000, fino a quantitativi massimi di spazio e disponibilità di punta giornaliera relativi ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido, determinati sulla base: delle serie delle temperature giornaliere degli ultimi trenta anni riportate dalle pubblicazioni del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per la stazione di riferimento per ciascuna zona di influenza nella quale sono localizzati i clienti finali; della conversione delle sopraddette temperature in gradi giorno, su una base di 18o C; della domanda aggregata su base stagionale dei propri clienti determinata a partire dai consumi del periodo di punta stagionale 2001-2002, normalizzati al periodo di punta stagionale mediamente rigido; dei profili giornalieri di consumo dei propri clienti relativi ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido

d) imprese del gas alle quali competono direttamente o indirettamente i compiti di cui all'art. 18, commi 1 e 2, del Decreto legislativo n. 164/2000, per ulteriori quantitativi massimi di spazio e di disponibilità di punta giornaliera relativi ad un periodo di punta stagionale rigido con frequenza ventennale, determinati sulla base: delle serie delle temperature giornaliere degli ultimi trenta anni riportate dalle pubblicazioni del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per la stazione di riferimento per ciascuna zona di influenza nella quale sono localizzati i clienti finali; della conversione delle sopraddette temperature in gradi giorno, su una base di 18 oC; della ulteriore domanda aggregata su base stagionale dei propri clienti determinata a partire dai consumi del periodo di punta stagionale

e) clienti idonei.

10.8 L'impresa di stoccaggio rende disponibili agli utenti le serie delle temperature giornaliere di cui al comma 10.7, lettere c) e d).

10.9 Qualora le richieste di conferimento da parte degli utenti risultassero superiori alle capacità disponibili, l'impresa di stoccaggio, dopo aver garantito i fabbisogni per stoccaggio strategico e minerario, per la modulazione oraria e il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto, ripartisce pro quota tali capacità, sulla base dei volumi di gas consumati nel corso del 2001 dai clienti finali degli utenti, nel rispetto delle priorità di accesso di cui al comma 10.7, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti.

 

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